Viaggi studio all’estero per i minori di 14 anni? Ecco le Normative 2018
Da oggi è possibile richiedere la Dichiarazione di Accompagno per viaggi studio all’estero online.
Tuo figlio è pronto per nuovi viaggi studio? Ecco le normative 2018 sull’accompagnamento di minori all’estero.
Dal 31 maggio, i genitori o i tutori di minori di 14 anni che partiranno per viaggi studio all’estero, potranno richiedere online l’autorizzazione a far viaggiare i propri figli minori affidandoli ad un accompagnatore (Ente o persona fisica).
I RAGAZZI che non hanno ancora compiuto 14 anni dovranno OBBLIGATORIAMENTE allegare al documento d’identità utilizzato per l’espatrio una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte dei genitori, che dovrà essere vistata dalla Questura dove dovrà essere riportato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore viene affidato, come da legge 1185/67 – art. 14 – paragrafi 2 e 3 di cui riportiamo qui sotto l’estratto.
Dal 4.6.14 i genitori sono tenuti a specificare sull’apposito modulo se si richiede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l’iscrizione sul passaporto del minore.
Nel caso di minore affidato al personale di una compagnia aerea (pratica di minore non accompagnato), verificare con la compagnia stessa se accettano minori di 14 anni. La validità della dichiarazione di affido è circoscritta solo ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore. Per la richiesta di dichiarazione di affido devono essere presenti entrambi i genitori con copia dei documenti in corso di validità, del documento del minore ed il modulo di richiesta scaricabile sul sito della Polizia di Stato
Dal 31 maggio 2018, è possibile richiedere online la dichiarazione di affido tramite l’Agenda Passaporti per viaggi studio all’estero.
Inserendo sull’Agenda Passaporti i dati necessari per la predisposizione della dichiarazione, la domanda presentata online arriva direttamente all’Ufficio passaporti della Questura che, una volta completata la pratica, invia al cittadino, tramite email, la data del ritiro della dichiarazione stessa o, se necessario, la richiesta di ulteriori informazioni.
Una volta ricevuta la convocazione, bisogna presentare la documentazione firmata e si può contemporaneamente ritirare l’attestazione di affido.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio, passaporto per i Paesi non Ue o, della carta di identità per i Paesi Ue.
Ricordiamo che dal 2012 l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida.
Alle frontiere estere, ormai frequentemente, vengono sollevate questioni sulla regolarità delle carte di identità rinnovate solo con il timbro, consigliamo di munirsi di altro documento o di rifare la carta di identità per evitare spiacevoli rifiuti.
IMPORTANTE: Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di affido.
Estratto della legge 1185/67 – Art. 14 – Paragrafi 2 e 3
“ 2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto.”
Contattaci per ricevere maggiori informazioni sulla prossima meta dei viaggi studio per l’estate 2018. l